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PP1046
Analítico de Periódico



MAGRO, Maria Beatrice
La declaratoria di incostituzionalità dell'aiuto al suicidio in Austria e prospettive di attuazione del diritto a morire / Maria Beatrice Magro
Diritto Penale XXI Secolo, a.20 n.2 (luglio-dicembre 2021), p.221-246
Em anexo é publicada a «Legge federale n. 242-2021, con la quale è emanata la legge sulle disposizione di morte e si modifica la legge sulle sostanze stupefacenti e il codice penale»


DIREITO PENAL / Áustria, INCONSTITUCIONALIDADE, AJUDA AO SUICÍDIO / Áustria, SUICÍDIO ASSISTIDO, DIREITO À MORTE EM DIGNIDADE, AUTODETERMINAÇÃO, RECUSA DE TRATAMENTO MÉDICO, MEDICAMENTOS, ESTUPEFACIENTES

Affrontando il tema delle c.d. «decisioni di fine vita» e delle sue svariate fenomenologie, ci si imbatte in un interrogativo che scavalca i tracciati della pura osservazione del diritto vigente, anche nella sua più recente evoluzione. A livello internazionale, l’ultima importante tappa di questo processo evolutivo, che vede estendere il diritto all’autodeterminazione terapeutica anche alle fasi finali della vita umana, è costituita dalla pronuncia del Verfassungsgerichtshof austriaco che l’11 dicembre 2020 si è pronunciato sul § 78 del codice penale austriaco, norma che punisce l’aiuto al suicidio, collocandosi sulla scia delle precedenti decisioni della Corte costituzionale italiana e del Tribunale costituzionale tedesco. Il Tribunale costituzionale austriaco ha dichiarato l’incostituzionalità della seconda parte del § 78 StGB, concernente le sole condotte di aiuto materiale al suicidio, per violazione del diritto alla vita e del diritto all'autodeterminazione e del divieto di trattamenti inumani e degradanti, in quanto l'autodeterminazione individuale include il diritto ad organizzare la propria vita e dunque anche a darsi una morte dignitosa, nonché il diritto di chi intende suicidarsi a far ricorso a terze persone che siano disponibili ad aiutarlo. In particolare, motiva il Tribunale ai sensi dell'art. 3 CEDU e dell’art. 4 GRC che sancisce il divieto di tortura, costringere di fatto un malato a sopportare una condizione di vita per lui insopportabile equivale sostanzialmente a sottoporlo ad un trattamento inumano e degradante. Anche il Verfassungsgerichtshof non trascura a possibilità che la libera autodeterminazione possa essere altresì influenzata da molteplici circostanze esterne, sociali ed economiche che possano minarne ancor di più la naturale vulnerabilità. Pertanto, affida al legislatore il compito di legifera: entro la fine del 2021 - pena la totale abrogazione della norma senza né limiti né condizioni - prevedendo strumenti di sicurezza (Sicherungsinstrumente) volti a dare ampia e completa informazione e consulenza sulle opportunità alternative, sulle metodiche, sui rischi connessi, affinché la volontà non sia momentanea ed impulsiva, ma radicata, seria, informata, quanto più è possibile consapevole, e non frutto di pressioni, convincimenti, abusi provenienti da terzi.