Biblioteca PGR


PP1051
Analķtico de Periódico



PAPAGNO, Claudio
La prova nel giudizio di rinvio / Claudio Papagno
Diritto Penale e Processo, a.26 n.8 (2020), p.1133-1144


DIREITO PROCESSUAL PENAL / Itįlia, PROVA PENAL / Itįlia, RECURSO PENAL / Itįlia

Dalla lettura della sentenza di annullamento si individua il perimetro entro il quale il giudizio torna nella fase anteriore, impedendo che il giudizio di rinvio abbia " una dimensione determinata e costante" sarą, dunque, una cognizione a " geometria variabile" : massima, e riguarderą l'intero procedimento, in caso di annullamento c.d. "totale" o circoscritta nel caso in cui l'annullamento - e il conseguente rinvio - riguardi solo delle "parti" del provvedimento impugnato, mentre le parti non interessate da censura, da parte del giudice di legittimitą, formano il c.d. "giudicato progressivo" , a tenore dell'art. 624, comma 1, c.p.p. Sebbene i poteri del giudice del rinvio siano, in linea di principio, gli stessi del giudice C.P.P.), che č pacifico ha deciso che nella gli stessi fase processuale siano, comunque, alla quale condizionati il processo č dalla stato natura riportato stessa (art. 627, del giudizio comma 2, di stampo rescissorio oltre che dal tipo di annullamento pronunciato dalla Cassazione. Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, le prerogative probatorie risentono dei limiti cognitivi del giudice del rinvio e mutano a seconda che si tratti di annullamento per violazione o erronea applicazione della legge penale, ovvero per mancanza o manifesta illogicitą della motivazione. Nella prima ipotesi, l'annullamento della Cassazione non ha coinvolto la valutazione dei fatti accertati dal provvedimento annullato (c.d. " giudicato interno sul fatto" ex adverso, nell'ipotesi in cui l'annullamento ha travolto gli accertamenti e le valutazioni gią operate, il giudice di rinvio č libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto.