PP593 Analítico de Periódico | |
MASTROPASQUA, Giulio Art. 1418, comma 1º, cod. civ. : la norma imperativa come norma inderogable / Giulio Mastropasqua La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Padova, a.30 n.1 (gennaio 2014), Parte seconda, p. 49-63 DIREITO DOS CONTRATOS / Itália, NULIDADE DO CONTRATO / Itália In materia di nullità contrattuale la dottrina civilista italiana ha individuato una delle disposizioni più controverse e di (apparentemente) dubbia interpretazione del nostro codice civile, l’art. 1418, comma 1. Intorno a tale disposizione, a più di settant’anni dall’emanazione del Codice, non si arrestano dibattiti e dubbi. L’art. 1418, comma 1, parrebbe esigere dall’interprete una duplice valutazione: individuare, entro il genus delle norme di diritto privato, un nucleo di disposizioni qualificabili come imperative; svolgere quindi un giudizio di compatibilità tra il dettato normativo (della disposizione imperativa) ed il regolamento contrattuale, al cui esito il contratto risultato incompatibile dovrà dichiararsi nullo. Al fine di definire con precisione l’ambito di applicazione della norma, l’attenzione di giurisprudenza e dottrina prevalenti si è essenzialmente rivolta alla prima delle due valutazioni prospettate: fin dall’emanazione del codice civile innumerevoli pagine sono state scritte intorno al significato proprio della locuzione norma imperativa, non pervenendosi invero a risultati univoci né stabili. La dottrina afferma in vario modo che il concetto di norma imperativa rilevante ai fini dell’art. 1418, comma 1, sia più rigoroso rispetto alla mera inderogabilità, e debba essere chiarito ponendo in luce le rationes delle disposizioni inderogabili che disciplinano l’esercizio dell’autonomia privata. È stato autorevolmente affermato come sia lo stesso art. 1418, comma 1, ad imporre all’interprete di verificare il fondamento della norma inderogabile, e, sulla base di tale analisi (incentrata sulla natura dell’interesse sotteso alla disposizione), escludere o dichiarare la nullità del contratto ad essa contrario. |