Biblioteca PGR


PP777
Analítico de Periódico



ITÁLIA. Corte di Cassazione. Sezioni Unite Civile, 28/07/2005
Il commitato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi / [comentário de] Andrea Nicolussi
Europa e diritto privato, Milano, n.2(2006), p.781-823


DIREITO DAS OBRIGAÇÕES / Itália, RESPONSABILIDADE CIVIL / Itália, RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL / Itália, RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL / Itália, RESPONSABILIDADE CONTRATUAL / Itália

1- Le Sezioni unite riconoscono che un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni comprese, naturalmente, quelle dei professionisti. 2- L'obiettivo del tentativo di separare le obbligazioni di mezzi dalle altre obbligazioni: un onere della prova diverso, nonostante la regola generale dell'ART.1218 c.c., e simile a quello proprio della responsabilità extracontrattuale. 3- L'insopprimibile differenza fra diligenza e perizia. 4- Anche nelle obbligazioni professionali solo l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile esonera il debitore dalla responsabilità per inadempimento. 5- Gli insostenibili equilibrismi e andirivieni della giurisprudenza tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato riguardo alle medesime figure professionali. 6- L'onere della prova e la rilevanza pratica dell'inquadramento in termini di responsabilità del debitore. 7- Il diverso rilievo della diligenza nella responsabilità contrattuale rispetto alla responsabilità extracontrattuale. 8- La distinzione criticata e ora respinta dalle Sezioni unite impoverisce non solo il contenuto delle obbligazioni di mezzi, ma anche quello delle obbligazioni di risultato. La distinzione tra obbligazione vera e propria e garanzia. 9- Obbligazione e garanzia nel caso da cui ha preso origine la decisione delle Sezioni unite e commiato dalla distinzione tra cosiddette obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.