Biblioteca PGR


PP622
Analítico de Periódico



CAMILLERI, Enrico
Appunti sulla struttura dell'espromissione cumulativa / Enrico Camilleri
Rivista di Diritto Civile, Padova, a.60 n.3 (maggio-giugno 2014), p.645-665


DIREITO DAS OBRIGAÇÕES / Itália, DÍVIDA / Itália, RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR / Itália, SUBSIDIARIEDADE / Itália, PAGAMENTO DA DÍVIDA DE OUTRÉM / Itália, DIREITO DE CRÉDITO / Itália, DIREITO COMERCIAL / Itália

Tra i congegni negoziali che realizzano una modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio, l’espromissione è tradizionalmente reputato il più lineare in punto di causa e struttura. Pacifico è poi che, sempre nella espromissione, il congegno negoziale preordinato all’assunzione del debito riguardi unicamente creditore e terzo, certo sull’orma del rapporto di valuta tra debitore e creditore (arg. ex art. 1272, comma 3, c.c.) ma, per lo meno sul piano formale, a prescindere da quello di provvista, in tesi persino eventuale (arg. ex art. 1272, comma 2, c.c.); per l’appunto, un ulteriore indice della cifra di maggiore « agilità » che contraddistingue lo schema espromissorio, a paragone delle complesse intelaiature di posizioni soggettive e rapporti che ricorrono tanto nella delegazione quanto nell’accollo (esterno) e che vedono in ogni caso direttamente coinvolto il debitore originario. Con particolare riguardo alla figura al nostro esame, ove pure la nozione di solidarietà viene espressamente richiamata dall’articolo 1272, comma 1, c.c., si è persuasivamente argomentato che il significato letterale da attribuire alla formula della assunzione del debito altrui importi, ad instar delle altre fattispecie congeneri della delegazione e dell’accollo, lo spostamento del peso economico dell’obbligazione sul terzo assuntore, rendendo per l’appunto solo sussidiaria la responsabilità a carico del debitore originario, attraverso il delinearsi di un beneficium ordinis a suo favore. Alla espromissione sarebbe, in definitiva, applicabile analogicamente la disposizione dettata dall’articolo 1268, comma 2, c.c. in tema di delegazione, donde la imposizione al creditore dell’onere di richiedere (/attendere) il previo adempimento del terzo assuntore, prima di potersi rivolgere all’espromesso. Ebbene, giusto in questa sorta di vincolo procedurale al più pieno enforcement del diritto di credito si è scorto un effetto svantaggioso o potenzialmente tale per chi ne sia titolare; dal che, in una con l’interdizione del suo prodursi in dipendenza di una fonte semplicemente unilaterale quale la sola manifestazione di volontà del terzo assuntore, ancora una volta la ritenuta necessità del ricorso allo schema del contratto. Di più, persino nell’ipotesi di espromissione cumulativa si è giunti a prefigurare un nesso di corrispettività tra l’assunzione del vincolo da parte del terzo e la degradazione a sussidiaria della posizione passiva del debitore originario, non ritenendosi, questa seconda, effetto « che possa prodursi senza il consenso del creditore » ed anzi scorgendovisi il contenuto della (contro)prestazione a carico del soggetto attivo del rapporto obbligatorio. Senonché, a differenza di quanto non possa dirsi per la versione privativa della fattispecie che ci occupa, la tesi che accredita come indefettibile la cornice contrattuale anche per quella cumulativa mostra evidenti limiti, vuoi sotto il profilo più squisitamente ricostruttuivo, vuoi sotto quello pratico.