Biblioteca PGR


PP621
Analítico de Periódico



TARRICONE, Silvia
Sulla natura delle istanze di cui all'art. 1957 c.c. / Silvia Tarricone
Rivista di Diritto Processuale, Padova, S.2 a.69 n.1 (gennaio-febbraio 2014), p.60-82


DIREITO DAS OBRIGAÇÕES / Itália, CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO / Itália, GARANTIAS DAS OBRIGAÇÕES / Itália, FIANÇA / Itália

Il Legislatore all’art. 1957 c.c. ha stabilito che «il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate». Sulla norma si è assistito all’emersione di un acceso dibattito originatosi a causa dell’incerta formulazione delle sue disposizioni e per la difficoltà di delimitarne, compiutamente, l’ambito di applicazione, da taluno esteso, oltre la lettera della legge, sino ai confini di disciplina dei negozi atipici di garanzia del credito. Limitando l’indagine alla sola materia fideiussoria e rivolgendo l’attenzione ad alcune tra le molte questioni interpretative che l’art. 1957 c.c. pone, le riflessioni che seguono si concentrano su quella relativa alla qualificazione dell’attività ex parte creditoris di cui la norma, attività che il creditore è tenuto a compiere a pena di estinzione dell’obbligazione fideiussoria. Fine ultimo dell’analisi è il verificare la tenuta sistematica di alcune tesi e tra queste, in particolare, dell’applicabilità, anche nella fideiussione, della regola della libera electio nella scelta del debitore in solido al quale il creditore può rivolgere la richiesta di adempimento della prestazione.