![]() | ![]() 343.1GUE1)a)(1.ex.) Monografia 48292 |
![]() | ![]() GUERINI, Umberto Le dichiarazioni nel processo dopo la sentenza della corte costituzionale sull'Art. 513 C.P.P. / Umberto Guerini. - Padova : Cedam, 1999. - VII,181, [2] p. ; 24 cm ISBN 88-13-21902-4 (Broch.) : compra DIREITO PROCESSUAL PENAL / Itįlia, DECLARAĒÕES DO ARGUIDO / Itįlia, MEIO DE PROVA / Itįlia, JURISPRUDŹNCIA CONSTITUCIONAL / Itįlia Introduzione. - CAPITOLO PRIMO: 1. Politiche penali e processo: la crisi del principio di legalitą. - 2. La sovranitą condivisa e le sue fonti. - 3. La colonizzazione della vita sociale da parte del «giuridico». - 4. Ordinare il molteplice. - 5. Il valore della persona umana e della libertą personale. - 6. La valorizzazione dei principi «formali» del diritto penale presenti nella Costituzione. - 7. La indispensabile valorizzazione delle radici del diritto di punire. - CAPITOLO SECONDO: 1. l'ART. 513 c.p.p. come metafora della dislocazione dei poteri. - 2. La scelta tra due modelli di processo: a) i caratteri del modello garantista o cognitivo; b) i caratteri del modello autoritario o decisionistico; c) il tipo di «veritą» perseguito dai due modelli. - 3. La scelta tra costituzione formale e costituzione materiale. - 4. In conclusione. - CAPITOLO TERZO: 1. Le modifiche apportate al sistema del codice di procedura penale dalle sentenze n. 24, 254, 255 del 1992 della Corte costituzionale. - a) L'oggetto delle modifiche. - a1) Corte Costituzionale, sentenza 24/1992. - a2) Corte costituzionale sentenza 254/1992. - a3) Corte costituzionale 255/1992. - a4) D.L. 306/1992 convertito nella legge 356/1992. - b) Gli effetti delle modifiche. - c) Le norme modificate e i principi che le ispirano. - c1) Principio di non dispersione della prova o dei mezzi di prova? : I) Il principio di non dispersione della prova; II) Il principio di non dispersione dei mezzi di prova. - c2) Il principio di non dispersione dei risultati dell'investigazione: I) Le matrici culturali del principio di non dispersione dei risultati dell'investigazione: fondamento e critica; II) Il fondamento normativo del principio di non dispersione: 1)atti ad irripetibilitą originaria compiuti dal P.M. o dalla P.G. (art. 43 lett b) e c) c.p.p.); 2) L'incidente probatorio; 3) La lettura in dibattimento degli atti a irripetibilitą sopravvenuta della polizia giudiziaria, del P.M. e del GUP; 4) L'art. 513 c.p.p.; 5) L'acquisizione al fascicolo del dibattimento, se usate per le contestazioni, delle dichiarazioni rese da un testimone al P.M. o alla .G. nel corso della perquisizione ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto e le dichiarazioni dell'imputato al P.M. alle quali il difensore aveva diritto di assistere. - d) L'art. 210 c.p.p.: vera origine delle vecchie e delle nuove questioni di costituzionalitą. - e) Gli ostacoli alla ricerca della veritą. - f) Il diritto di disponibilitą della prova nelle mani del solo prova del solo imputato. - 2. La legge 7 agosto 1997 n. 267: a) art. 513 c.p.p. - 1) Comma 1: si riferisce alle dichiarazione rese dall'imputato nel corso del procedimento. - 2) Comma 2: si riferisce alle dichiarazione rese da : indagati, coimputati in procedimenti connessi o collegati che si vogliono utilizzare nei confronti di altri. - 3) Sulla equiparazione tra imputato e coimputato in procedimento connesso. - b) Art. 238 c.p.p.: i verbali di prova di altri procedimenti. - c) Il valore «generale» della riforma dell'incidente probatorio. - d) La modifica dell'articolo 403 c.p.p. - e) Le dichiarazione assunte nell'udienza preliminare: scopo e valore. - 3. I principi costituzionali invocati nelle ordinanze di rinvio: a) L'art. 3 Cost. - 1) Alcune opinioni dei Presidenti della Corte costituzionale espresse nelle relazioni sull'attivitą della Corte e alcune sentenze significative. - 2) Coerenza e bilanciamento. - 3) Č irragionevole il sistema introdotto con la legge 267/ 1997? - b) L'art. 24 Cost. - c) L'art. 25 Cost. - d) L'art. 101 comma 2 Cost. - e) L'art. 111 Cost. - f) L'art. 112 Cost. - g) La illegittimitą costituzionale della norma transitoria. - CAPITOLO QUARTO: 1. La sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 2 novembre 1998: a1) il dispositivo. - b1) si tratta di una sentenza additiva. - c1) alcune valutazioni preliminari: I) il rilievo delle dichiarazioni assunte ai fini delle indagini; II) il rilievo delle dichiarazioni assunte come prova; III) art. 192 c.p.p. e il problemi dei riscontri; a) alcune divagazioni impertinenti; b) tornando al tema. - 2. Una sentenza additiva, si č detto. - 3. I principi costituzionali «aggiunti». - a3) il potere dei collaboranti. - b3) l'impumone. - c3) un'osservazione finale. - 4. Gli aspetti salienti della sentenza. - a3) L'illegittimitą costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p. - b3) Le incrinature logiche della sentenza. - 5. Le scelte della Corte costituzionale. - 6. Alcune annotazioni. - 7. Un problema rilevante. - 8. L'incrinatura arrecata all'art. 24 Cost. non puņ essere riparata riformando art. 192 c.p.p. - 9. La necessitą di intervenire a livello costituzionale. - 10. L'illegittimitą costituzionale degli artt. 210 e 238 c.p.p. - a10) L'art. 210 c.p.p. - b10) L'art. 238 c.p.p. - CAPITOLO QUINTO: 1. Diritto penale e processo. - 2. Le riforme possibili. - APPENDICE: CORTE COSTITUZIONALE; Sentenza 2 novembre 1998 n. 361. |