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PP364
Analítico de Periódico



CAPOZZOLO, Michela
La contumacia quale ficta confessio ai fini della nozione di credito «non contestato» / Michela Capozzolo
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, a.56 n.1-2 (gennaio-giugno 2017), p.61-79


DIREITO COMUNITÁRIO, TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU

Nella sentenza del 16 giugno 2016 in causa n. C-511/14, Pebros Servizi Srl c. Aston Martin Lagonda Ldt, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di precisare l'esatta portata del concetto di «credito non contestato» rinvenibile nell'art. 3 del Regolamento (Ce) n. 805/2004. Essa ha chiarito come il titolo esecutivo europeo possa essere concesso anche nei confronti del debitore rimasto contumace, potendosi desumere da questo comportamento quella «non contestazione» del credito necessaria per il rilascio della certificazione della decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo. In tale contesto la Corte ha — ancora una volta — affermato che la nozione di «credito non contestato» è una nozione autonoma che va determinata in base a tale Regolamento e prescinde dalla qualificazione datane dagli ordinamenti degli Stati membri.