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PP1051
Analķtico de Periódico



NICCOLINI, Martina
Vecchie e nuove motivazioni a favore della compatibilitą tra le richieste di sospensione del procedimento con messa alla prova e di giudizio abbreviato / Martina Niccolini
Diritto Penale e Processo, a.26 n.8 (2020), p.1083-1088


DIREITO PROCESSUAL PENAL / Itįlia, SUSPENSĆO DO PROCESSO / Itįlia, LIBERDADE CONDICIONAL / Itįlia

Ancora una volta, la Corte di cassazione č intervenuta per integrare la lacunosa disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova. La pronuncia, in particolare, prende le distanze da quell'orientamento interpretativo che, in tema di rapporti tra probation e giudizio abbreviato, ritiene applicabile il principio di origine pretoria electa una via, non datur recursus ad alteram, elaborato per il giudizio abbreviato ed il patteggiamento. Senza considerare le novitą ermeneutiche introdotte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 91 del 2018, la Suprema Corte afferma che tale orientamento, oltre ad essere precluso dalla particolare funzione della messa alla prova come speciale causa di estinzione del reato, determinerebbe un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa, inteso come diritto ad accedere a modalitą alternative di definizione del procedimento, e pregiudicherebbe la ragionevole durata del processo. ln virtł di tali esigenze si arriva dunque ad affermare che non vi č incompatibilitą tra i due riti, ben potendo l'interessato chiedere di essere ammesso ad entrambi; in tal caso, l'istanza diretta all'ammissione alla probation verrą ad assumere valenza prioritaria. Tuttavia, sebbene tale conclusione sia condivisibile, la Corte di cassazione pare non aver percepito che la stessa rappresenta in realtą il portato necessario della innovativa ricostruzione che dell'istituto č stata resa dalla Consulta.