Biblioteca PGR


PP621
Analítico de Periódico



BRIGUGLIO, Antonio
La necessità del titolo esecutivo per la domanda di sostituzione del creditor creditoris ex art. 511 C.P.C / Antonio Briguglio
Rivista di Diritto Processuale, Padova, s.2 a.70 n.4-5 (luglio-ottobre 2015), p.885-893


DIREITO PROCESSUAL CIVIL / Itália, DIREITO DAS OBRIGAÇÕES / Itália, TÍTULO EXECUTIVO / Itália, SUBSTITUIÇÃO / Itália, CREDOR / Itália

L’Autore sostiene la seguente tesi in controtendenza rispetto alla recentissima Cass. 11 maggio 2015, n. 8001: la regola fondamentale sulla legittimazione all’intervento nel processo esecutivo – consentito, a seguito della novella del 2005-2006, unicamente a chi risulta munito di titolo esecutivo o si trovi in una delle tassative situazioni previste dall’art. 499, c. 1o, c.p.c. – deve giocoforza ed anzi a maggior ragione trovare applicazione nel caso di sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c. Perciò è radicalmente inammissibile l’“intervento” (rectius: domanda di sostituzione) del creditor creditoris, che intenda sostituirsi all’esecutante od altro avente diritto alla distribuzione, se quel creditor creditoris sia sfornito di titolo esecutivo e neppure rientri in una delle altre ipotesi, nella sostanza parificate al possesso del titolo, di cui all’art. 499, c. 1°.