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PP982
Analítico de Periódico



ORLANDI, Maurizio
In tema di organizzazione dell'orario di lavoro del personale delle forze armate e di applicazione dei precetti sanciti nella direttiva 2003/88/CE / Maurizio Orlandi
Il Diritto dell'Unione Europea, n.3-4 (2021), p.647-661


DIREITO COMUNITÁRIO, FORÇAS ARMADAS, SEGURANÇA NACIONAL, MILITARES, HORÁRIO DE TRABALHO

Partendo dalle vicende del sig. B.K., un sottufficiale dell’esercito sloveno impegnato in gravosi turni di guardia solo parzialmente retribuiti, la Corte di giustizia ha avuto modo di affermare la parziale applicabilità del diritto UE anche all’organizzazione dell’attività del personale militare, i cui membri restano qualificabili come lavoratori. Questo nonostante l’art. 4, par, 2 TFUE precisi che «la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro». Al fine di garantire la specificità delle attività lavorative svolte nell’ambito delle forze armate l’applicazione del diritto dell’Unione europea deve peraltro avvenire in conformità con i precetti contenuti nella direttiva 2003/88/CE «concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro». Tali precetti risultano peraltro circoscritti dal disposto dell’art. 2, par. 2, primo co. della direttiva 89/391/CEE. Secondo la Corte tale ultima disposizione, deve essere letta in maniera restrittiva, come circoscritta ad attività qualificabili come “particolari” e assolutamente necessarie a garantire l’efficace tutela della collettività e la sicurezza dello Stato. Per beneficiare dell’eccezione le attività considerate non devono per di più essere organizzabili in maniera tale da rispettare la direttiva 2003/88/CE. Ne deriva che un militare, impegnato in normali turni di guardia, in assenza di condizioni specifiche (che eventualmente devono essere accertate dal giudice nazionale), deve poter beneficiare del previsto diritto al riposo giornaliero, settimanale ed alle ferie annuali. Il diritto UE non può peraltro incidere sulla corretta determinazione della sua retribuzione.