PP756 Analítico de Periódico | |
ITÁLIA. Corte di Cassazione. Sezione lavoro, 19/05/2005 Sulla legittimità degli accordi di sospensione della prestazione e della retribuzione / [comentário de] Gianluca Spolverato Rivista italiana di diritto del lavoro, Milano, a.23n.1(2004), Parte seconda, p.94-97 DIREITO DO TRABALHO / Itália, DIREITO PROCESSUAL CIVIL / Itália, PRESTAÇÃO DE TRABALHO / Itália, SUSPENSÃO DO CONTRATO / Itália, RETRIBUIÇÃO / Itália, TRAMITAÇÃO PROCESSUAL / Itália, ACORDO JUDICIÁRIO / Itália, JURISPRUDÊNCIA LABORAL / Itália La vicenda di causa riguarda un accordo con il quale i dipendenti di una lPAB, al fine di evitare il licenziamento, avevano accettato di sospendere il loro rapporto di lavoro, senza diritto alla retribuzione, fino al momento in cui l'istituto, stipulate nuove convenzioni, li avrebbe richiamati in servizio. L'accordo concluso con le organizzazioni sindacali era stato successivamente ratificato da tutti i dipendenti. ln seguito, però, i dipendenti ricorrevano in giudizio, contestando l'inefficacia dell'accordo sindacale ratificato. Dopo aver visto respingere le proprie richieste sia in primo grado sia in appello, i dipendenti ricorrevano alla S.C. denunciando, tra I'altro, I'erronea applicazione dell'art. 2113 C.c. Ad avviso dei ricorrenti I'accordo doveva qualificarsi come una rinuncia a diritti futuri e non individuati e doveva percià considerasi radicalmente nullo. La S.C., nella sentenza che qui si annota, rigetta il ricorso, correggendo tuttavia sul punto la motivazione deI giudice d'appello. Essa afferma che I'autonomia collettiva può disporre dei diritti dei lavoratori... |