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PP706
Analķtico de Periódico



DI MODUGNO, Nicola
Fermenti di novitą in tema di azioni proponibili nel processo amministrativo tra codice e secondo decreto correttivo / Nicola di Modugno
Diritto Processuale Amministrativo, Padova, a.31 n.3 (Settembre 2013), p.794-834


DIREITO ADMINISTRATIVO / Itįlia, ACĒĆO ADMINISTRATIVA / Itįlia, PROCESSO ADMINISTRATIVO / Itįlia, JUSTIĒA ADMINISTRATIVA / Itįlia

1- Il d. l.vo n. 160/2012 introduce, con l'aggiunta di un secondo comma all'art. 34, lett. e), c.P.A., l'azione di condanna al rilascio del provvedimento richiesto. Recezione in sede legislativa delle statuizioni della decisione n. 3/2011. 2- La nuova norma, pero, recepisce anche i limiti di tale decisione richiamando l'art. 31, 3° comma, c.P.A. 3- La tutela contro l'atto negativo come punto debole del sistema italiano di giustizia amministrativa: mancanza di qualsiasi giustificazione per la differenziazione sul piano della tutela, esistente ante codicem, fra silenzio e atto negativo. Era assolutamente priva di qualsiasi giustificazione sul piano logico-giuridico e si spiega solo storicamente. 4- Il silenzio della P.A., attesa la maggiore concentrazione del relativo rito speciale, anziché danneggiare il ricorrente lo favoriva rispetto all'atto negativo. 5- La condanna al rilascio del provvedimento richiesto e la pił importante delle pronunce di condanna della P.A. idonee a tutelare la posizione dedotta in giudizio dal ricorrente. 6- Il limite delle nuove azioni di condanna era ppresentato dal richiamo operato dall'art, 34, lett, e), CP. A. all'art. 31, 3° comma. 7- Possibilitą per il giudice, anche di fronte all'attivitą discrezionale della P.A. con la sentenza di accoglimento del ricorso, di disporre le necessarie misure attuative. 8.La discrezionalitą che residua dalla sentenza di accoglimento del ricorso nel merito e comunque una pseudo-discrezionalitą; la declaratoria dell'obbligo gravante sulla P.A. di presa in considerazione della posizione del ricorrente come elemento essenziale di tale sentenza. 9- Il giudizio di ottemperanza si estende anche alla sentenza di annullamento dell'atto discrezionale. 10- L'azione general e di mero accertamento; sua proponibilitą nel processo amministrativo; ben quattro norme del Codice prevedono altrettante azioni tipiche di mero accertamento. 11- L'azione di nullitą, come azione di mero accertamento, logicamente precede l'azione di annullamento. 12- Proponibilitą dell'azione di nullitą, nel sistema del Codice, dinanzi al giudice amministrativo in generale, a tutela di interessi legittimi e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, anche a tutela di diritti soggettivi. 13- L'azione di nullitą per violazione o elusione del giudicato amministrativo. 14- La declaratoria di cessata materia del contendere come sentenza di mero accertamento. 15- Una recente giurisprudenza esclude l'annullamento con effetto ex tunc dell'atto amministrativo illegittimo quando manchi un interesse effettivo del ricorrente alla caducazione del provvedimento; potere del giudice di valutare la sussistenza in concreto di tale interesse. 16- L'interesse ad agire, come misura delle azioni anche nel processo amministrativo. 17- L'art. 34, 3° comma, c.P. A. preclude al giudice la possibilitą di dichiarare l'inammissibilitą del ricorso per difetto d'interesse o l'improcedibilitą per sopravvenuta carenza d'interesse qualora, pur in difetto dell'interesse del ricorrente all'annullamento dell'atto, persista l'interesse all'accertamento della sua illegittimitą, 18- La sentenza dichiarativa prevista dall'art. 34, 3° comma, c.P.A. 19- Principio della domanda e possibilitą, per il ricorrente, di richiedere al giudice il mero accertamento dell'illegittimitą dell'atto qualora tale pronuncia sia idonea a tutelare adeguatamente l'interesse legittimo fatto valere in giudizio; la sentenza di mero accertamento prevista dall'art. 34,3° comma, C.P.A. e l'accertamento in prosecuzione nel processo amministrativo tedesco. 20- La sentenza dichiarativa dell'illegittimitą dell'atto come strumento adeguato a tutela dell'interesse morale fatto valere dal ricorrente. 21- La sentenza dichiarativa come forma di tutela contro provvedimenti ripetitivi della P.A. 22- La situazione del ricorrente che in corso di causa ha perso l'interesse all'annullamento del'atto divenuto inefficace e pienamente analoga rispetto a quella di chi ha, ab origine, interesse al mero accertamento dell'illegittimitą dell'atto. 23- L'azione dichiarativa prevista dall'art. 34, terzo comma, c.P.A., quale base per la costruzione di un'azione generale di mero accertamento nel processo amministrativo di legittimitą; la tesi trova esplicita conferma nei precetti di cui all'art. 24 e 113, secondo comma, Cost.; essenzialitą sotto questo profilo, della sentenza n. 15/2011 dell'Adunanza Plenaria. 24- Particolare rilevanza dell'esperienza francese del contetieux declaran! 25- L'accertamento giudiziale come centro vitale del processo amministrativo e quale minimo comune denominatore di tutela le azioni in esso proponibili; conclusioni.